Strutture ricettive non alberghiere: sospendere l'attività

Chi vuole sospendere l'attività deve presentare una comunicazione.

Chi vuole sospendere l'attività di casa o appartamento per vacanze deve presentare una comunicazione.

Chi vuole sospendere l'attività di bivacco fisso deve presentare una comunicazione.

Approfondimenti

Sospensione temporanea dell'attività

Ad eccezione dei rifugi e delle attività ricettive svolte in modo non continuativo, il periodo di cessazione temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione (Legge regionale 01/08/2015, n. 27, art. 38).

Ultimo aggiornamento: 13/10/2024 16:47.19